Art. 104
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[1]Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od uno, od anche durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale.
[2]La ferma degli allievi sottufficiali e' determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva