Art. 105

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Contraggono la ferma di anni tre:

  • a)i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 159;
  • b)coloro che si arruolano volontari nell'arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;
  • c)i graduati di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e degli istituti militari di correzione e di rieducazione;
  • d)i graduati di truppa dei depositi cavalli stalloni;
  • e)i musicanti effettivi non sottufficiali;
  • f)i caporali maniscalchi.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art105 · fonte su Normattiva