Art. 105
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Contraggono la ferma di anni tre:
- a)i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 159;
- b)coloro che si arruolano volontari nell'arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;
- c)i graduati di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e degli istituti militari di correzione e di rieducazione;
- d)i graduati di truppa dei depositi cavalli stalloni;
- e)i musicanti effettivi non sottufficiali;
- f)i caporali maniscalchi.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva