Art. 106
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Contraggono la ferma di anni due:
- a)coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi, esclusa l'arma dei carabinieri Reali;
- b)i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti di autorita' (sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi;
- c)i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 160.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva