Art. 111

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I carabinieri Reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano gia' prestato uno o piu' anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due nell'arma in cui sono trasferiti.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art111 · fonte su Normattiva