Art. 111
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I carabinieri Reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano gia' prestato uno o piu' anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due nell'arma in cui sono trasferiti.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva