Art. 113

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro per la guerra puo' concedere in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di eta' ai militari che siano:

[2]studenti di universita' o di istituti d'istruzione superiore, o iscritti alle Regie accademie di belle arti, alla Regia accademia d'arte drammatica ed ai corsi superiori dei Regi conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[3]Il suddetto beneficio e' concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art113 · fonte su Normattiva