Art. 113
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[1]Il Ministro per la guerra puo' concedere in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di eta' ai militari che siano:
[2]studenti di universita' o di istituti d'istruzione superiore, o iscritti alle Regie accademie di belle arti, alla Regia accademia d'arte drammatica ed ai corsi superiori dei Regi conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
[3]Il suddetto beneficio e' concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva