Art. 115
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[1]Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 113 ai militari che siano:
- a)alunni dell'ultima classe delle scuole medie, regie, pareggiate, parificate e dichiarate sede di esame, di grado superiore ed assimilato, ivi comprese le scuole tecniche agrarie, industriali e commerciali;
- b)candidati che si trovino nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturita', di abilitazione o di licenza, che siano contemporaneamente alunni dell'ultima classe di una scuola media superiore privata autorizzata;
- c)alunni dei corsi di magistero annessi a Regi istituti d'arte; alunni dell'ultima classe dei Regi licei artistici; dei Regi istituti d'arte e degli istituti d'arte liberi che siano dichiarati sede legale di esame.
[2]Nei casi di cui al presente articolo, il ritardo puo' essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva