Art. 116

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[1]Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto degli articoli 114 e 115) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di eta'.

[2]Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art116 · fonte su Normattiva