Art. 116
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[1]Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto degli articoli 114 e 115) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di eta'.
[2]Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva