Art. 117
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In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima, o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva