Art. 120
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I militari di cui all'articolo precedente i quali rimpatriano prima del compimento del 32° anno di eta' sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva