Art. 121

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[1]Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 16 non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi a senso dell'art. 119, o il diritto alla dispensa ottenuta (se gia' arruolati), qualora si rechino nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo o nelle colonie italiane:

  • a)per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura;
  • b)per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente i 12, i 6 o i 3 mesi, a seconda che provengano da paesi transoceanici, dal bacino del Mediterraneo o europei.

[2]Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali rimpatrio', o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lettera b) perde i benefici che gli spettavano per la sua qualita' di residente all'estero, salvo la possibilita' di riacquistarli qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 16.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art121 · fonte su Normattiva