Art. 122
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I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 119 possono, sotto le condizioni che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito per compiervi una ferma speciale di sei mesi.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva