Art. 123

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Possono essere ammessi ad assumere la ferma speciale di sei mesi prevista dall'art. 122 i nati all'estero in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, i quali chiedano di compiere tale servizio prima della leva sulla propria classe e, qualora si trovino gia' nel Regno, comprovino di dover poi fare ritorno nel paese di nascita. Essi devono soddisfare alle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 134 e principalmente devono aver compiuto il 17° anno di eta', devono essere non ammogliati ne' vedovi con prole, avere l'attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati, ed avere il consenso del padre o, in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art123 · fonte su Normattiva