Art. 124
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[1]I militari di cui ai precedenti articoli 122 e 123, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'art. 121 anche di ulteriore permesso di permanenza nel Regno di durata non superiore ad un anno.
[2]Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma di leva.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva