Art. 126
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La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani o nelle Isole italiane dell'Egeo dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, puo', per decisione del rispettivo Governo, non importare decadenza dalla dispensa stessa.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva