Art. 126

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La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani o nelle Isole italiane dell'Egeo dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, puo', per decisione del rispettivo Governo, non importare decadenza dalla dispensa stessa.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art126 · fonte su Normattiva