Art. 13
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[1]Coloro che si arruolano nella Regia guardia di finanza - ramo terra - sono inscritti nei ruoli matricolari del Regio esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva marittima.
[2]Il servizio da essi prestato in detto corno e' considerato, per ogni effetto, servizio militare.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva