Art. 130
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[1]I militari residenti in colonie italiane, che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, situato in localita' remota o periferica delle colonie medesime, possono in tempo di pace ottenere dal Governo della colonia in cui risiedono di essere lasciati in licenza straordinaria, per tutto il periodo in cui dovrebbero essere alle armi per compiere la ferma di leva.
[2]Durante questo tempo essi sono considerati alle armi in servizio di leva e sono tenuti a rispondere a qualsiasi ordine e chiamata loro pervenisse dalle autorita' militari e rimangono soggetti alle leggi penali militari nonche' alla giurisdizione militare.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva