Art. 131
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Il Ministro per la guerra, oltre alla facolta' di inviare in congedo anticipato i militari di cui all'art. 85 ha anche quella di anticipare con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato degli altri militari di una classe, quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni. Il congedamento in entrambi i casi puo' essere totale o parziale, e, ove sia parziale, puo' essere disposto per aliquote di classi, oppure per armi e specialita', oppure seguendo i titoli elencati nell'art. 85 per coloro che ne hanno ottenuto il riconoscimento.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva