Art. 132
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Le disposizioni di cui agli articoli 84, 85, 101 e 131 del presente testo unico saranno applicate in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva