Art. 133

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[1]I militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle Colonie italiane od in istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, possono ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta'.

[2]I militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino, o si trovino, all'estero, o nei possedimenti italiani ovvero nelle Colonie italiane, in qualita' di missionari cattolici, in quelle localita' e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello dell'Africa Italiana, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla sezione I del capo X per gli inscritti residenti all'estero.

[3]Uguali facilitazioni sono concesse ai militari che siano chierici ordinati in sacris o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle localita' predette per compiere gli studi preparatori per le missioni, qualora non preferiscano chiedere la esenzione dal servizio militare (salvo il caso di mobilitazione generale) a norma dell'art. 3 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, numero 810.

[4]All'infuori dei casi previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione in pace del ritardo di presentazione alle armi o l'eventuale esonero dal servizio in caso di richiami per mobilitazione, sono regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art133 · fonte su Normattiva