Art. 134
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[1]I cittadini dello Stato e coloro i quali in base alle disposizioni vigenti hanno la facolta' di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel Regio esercito purche' soddisfino alle seguenti condizioni:
[2]1° abbiano compiuto il diciassettesimo e non superino il ventiseiesimo anno di eta';
[3]2° non siano ammogliati ne' vedovi con prole;
[4]3° abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;
[5]4° non siano incorsi in condanna per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e contro la famiglia, o associazione per delinquere;
[6]5° producano l'attestazione di buona condotta morale, civile e politica rilasciata dal capo dell'amministrazione del Comune in cui hanno domicilio e dimora, ovvero dai capi delle amministrazioni dei vari comuni in cui hanno dimorato durante gli ultimi dodici mesi precedenti all'arruolamento volontario e vidimata dal prefetto della provincia;
[7]6° facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in loro vece, dal tutore. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano gia' concorso alla leva e siano stati arruolati.
[8]7° sappiano leggere e scrivere.
[9]I giovani riformati alla leva o in rassegna possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.
[10]((I minorenni che risiedono all'estero e che aspirano all'arruolamento volontario nel Regio esercito possono contrarre arruolamento senza il consenso dei genitori o dei loro legali rappresentanti)).
Testo vigente dal 7 marzo 1940 al 4 dicembre 1940 · versione 1 su Normattiva