Art. 137
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[1]In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 17° anno di eta' e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.
[2]Possono anche essere ammessi alle suindicate condizioni nei corpi dell'Esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva