Art. 141
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Per gli arruolamenti volontari di inscritti della leva di terra nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nei Regi corpi di truppe coloniali, nelle Milizie portuaria, forestale o stradale, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, in quello degli agenti di custodia delle carceri e nel Corpo degli agenti della polizia coloniale, valgono le speciali disposizioni relative a tali enti.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva