Art. 142
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E' in facolta' del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo intedeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva