Art. 143
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[1]Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o piu' anni come riassoldati i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.
[2]A quelli dei detti militari che appartengono alle categorie di specializzati di cui all'art. 138, e' concessa annualmente una speciale indennita' in ragione di lire due al giorno.
[3]L'indennita' di cui al precedente comma non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 138.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 4 dicembre 1940 · versione 0 su Normattiva