Art. 144
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 146 e 148 possono essere ammessi a contrarre rafferma al compimento della ferma di leva o volontaria oppure essere riammessi in servizio alla condizione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 159.
[2]Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali provvedono disposizioni speciali.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva