Art. 144

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[1]I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 146 e 148 possono essere ammessi a contrarre rafferma al compimento della ferma di leva o volontaria oppure essere riammessi in servizio alla condizione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 159.

[2]Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali provvedono disposizioni speciali.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art144 · fonte su Normattiva