Art. 145
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[1]Le rafferme possono essere annuali, con o senza premio, triennali con premio.
[2]Le rafferme triennali sono concesse dai Comandi di Corpo d'armata, dai Comandi di difesa territoriale, dai Comandi superiori delle truppe delle colonie e dal Comando delle truppe del Regio esercito delle Isole italiane dell'Egeo.
[3]Le rafferme annuali sono concesse dai Comandi di corpo.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva