Art. 146
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[1]Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:
[2]1° i caporali e caporali maggiori che abbiano compiuto la ferma di tre anni e possano aspirare alla rafferma triennale con premio;
[3]2° i caporali e caporali maggiori di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva o quella di due anni, domandino di rimanere alle armi per conseguire eventualmente la promozione a sergente in rapporto alle vacanze nell'organico dei sottufficiali.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva