Art. 148
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[1]Alla rafferma triennale con premio possono aspirare, purche' soddisfino alle condizioni di idoneita' fisica, di buona condotta e di istruzione determinate dal regolamento, i graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena o istituti militari di correzione e di rieducazione, nonche' dei depositi cavalli stalloni; i graduati di truppa musicanti e maniscalchi.
[2]I militari di cui sopra possono essere ammessi a tre suecessive rafferme triennali senza alcun limite di eta'.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva