Art. 149
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[1]Durante la prima delle rafferme triennali di cui all'articolo precedente il militare riceve un annuo premio di L. 200. Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di L. 300.
[2]Tale premio pero' e' ridotto a L. 200 per la seconda rafferma se il militare e' stato riammesso in servizio dopo aver compiuto la prima rafferma triennale ed avere riscosso l'importo dell'indennita' di cui al seguente articolo.
[3]E' ridotto pure a L. 200 se il militare e' stato riammesso dopo avere compiuto due rafferme triennali e avere riscosso l'importo dell'indennita' di cui al seguente articolo.
[4]Il premio annuo e le indennita', di cui all'articolo seguente, non possono cedersi ne' pignorarsi, ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva