Art. 15
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Il servizio prestato nella Milizia Nazionale Forestale, nella Milizia Portuaria, nella Milizia Stradale, nel Corpo degli agenti di P. S., nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri e nel Corpo degli agenti della polizia coloniale, vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva