Art. 150

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[1]Al militare raffermato con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennita' fissa di L. 1000.

[2]Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al raffermato spetta una indennita' fissa di L. 2000.

[3]Le indennita' suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, oppure, in caso di promozione a sottufficiale, al compimento del 35° anno di servizio. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

[4]Sulle medesime indennita' possono essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art150 · fonte su Normattiva