Art. 153

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[1]Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:

  • a)i retrocessi dal grado;
  • b)i trasferiti alle compagnie di correzione;
  • c)i condannati dai tribunali ordinari per reati che importino di pieno diritto la perdita del grado;
  • d)i condannati per reati previsti dal Codice penale militare;
  • e)coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

[2]La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una commissione di disciplina.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art153 · fonte su Normattiva