Art. 153
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[1]Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:
- a)i retrocessi dal grado;
- b)i trasferiti alle compagnie di correzione;
- c)i condannati dai tribunali ordinari per reati che importino di pieno diritto la perdita del grado;
- d)i condannati per reati previsti dal Codice penale militare;
- e)coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione.
[2]La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una commissione di disciplina.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva