Art. 154

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Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina:

  • a)coloro che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi a senso dell'articolo precedente;
  • b)coloro che tengano cattiva condotta;
  • c)coloro che commettano grave mancanza.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art154 · fonte su Normattiva