Art. 154
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Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina:
- a)coloro che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi a senso dell'articolo precedente;
- b)coloro che tengano cattiva condotta;
- c)coloro che commettano grave mancanza.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva