Art. 155

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[1]Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

[2]In ogni caso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art155 · fonte su Normattiva