Art. 155
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.
[2]In ogni caso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva