Art. 156
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[1]L'espiazione di condanne che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 153 e 154 interrompe la rafferma stessa e sospende il pagamento del relativo premio.
[2]Lo stato di diserzione e la condanna a pena temporanea finche' non sia stata espiata la pena sospende il diritto al pagamento delle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva