Art. 157
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[1]Il Ministro per la guerra puo', per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma.
[2]Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva