Art. 158
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[1]I militari di truppa vincolati a rafferma con premio cessano, all'atto della nomina a sottufficiale, dalla qualita' di raffermati con premio, e sono ammessi al trattamento stabilito dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.
[2]Essi conservano il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme con premio gia' compiute e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, hanno diritto a tanti trentaseiesimi della indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi gia' compiuti di quella rafferma.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva