Art. 158

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I militari di truppa vincolati a rafferma con premio cessano, all'atto della nomina a sottufficiale, dalla qualita' di raffermati con premio, e sono ammessi al trattamento stabilito dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

[2]Essi conservano il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme con premio gia' compiute e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, hanno diritto a tanti trentaseiesimi della indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi gia' compiuti di quella rafferma.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art158 · fonte su Normattiva