Art. 159

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I militari graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali, i graduti di truppa del personale di governo, degli stabilimenti militari di pena, o istituti militari di correzione e di rieducazione, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti, o maniscalchi, i quali si trovino in congedo illimitato, possono essere riammessi in servizio purche' non abbiano oltrepassato il 35° anno di eta' ed assumano una nuova ferma di tre anni.

[2]I suddetti militari possono dopo un anno dalla riammissione, purche' riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio giusta le norme contenute pei carabinieri reali nel decreto luogotenenziale del 6 aprile 1919, n. 495 e per le altre armi nella sezione IV del presente capo, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art159 · fonte su Normattiva