Art. 160
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Possono pure essere riammessi in servizio, alle condizioni di non aver oltrepassato il 35° anno di eta' e di assumere una nuova ferma di due anni, i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi in congedo illimitato.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva