Art. 161
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Possono altresi' essere riammessi in servizio i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali a senso del precedente art. 143 e' consentito il riassoldamento, purche' si trovino in congedo illimitato da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati, col trattamento previsto dall'articolo ora citato.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva