Art. 162

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Gli inscritti della leva di terra assegnati al Corpo reale equipaggi marittimi, possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi sulla leva marittima.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art162 · fonte su Normattiva