Art. 165
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[1]Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.
[2]Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o in congedo illimitato che, o per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva