Art. 168
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[1]I sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato, di qualsiasi classe, hanno l'obbligo di notificare i cambiamenti della loro residenza al comando del distretto militare nei cui ruoli sono iscritti.
[2]La notificazione deve aver luogo per mezzo del capo dell'Amministrazione comunale non piu' tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva