Art. 170
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[1]I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialita' di servizio o per distretto militare.
[2]Tali richiami devono aver luogo per decreto Reale, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.
[3]Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.
[4]Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per la guerra, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva