Art. 171
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I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza - ramo terra - in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva