Art. 175
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[1]I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo devono presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorita' militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto e del precetto personale di chiamata.
[2]Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva