Art. 177
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L'istruzione post-militare si svolge:
- a)di massima nei giorni festivi, in condizioni di tempo e di luogo e con le modalita' e programmi che saranno stabiliti dai competenti Ministeri militari, sentito il parere del'Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione;
- b)con richiami di durata adeguata per le armi a larga e complessa specializzazione, o per rinforzare le unita' dello Forze armate partecipanti a speciali esercitazioni.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva