Art. 178
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[1]L'istruzione post-militare ha carattere essenzialmente pratico ed e' affidata alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, col concorso di quadri e di mezzi dei singoli Ministeri interessati, e secondo i programmi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente.
[2]Nei limiti delle rispettive possibilita' saranno chiamati a cooperare alla preparazione post-militare tutti quegli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a segno nazionale, Opera nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro organizzazione siano in grado di contribuirvi validamente.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva