Art. 179

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Secondo le disposizioni che emaneranno i competenti Ministeri militari, i militari in congedo che avranno partecipato con profitto ai corsi di istruzione post-militare:

  • a)potranno usufruire o della totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o di una adeguata riduzione di durata di tali richiami;
  • b)saranno preferiti ed agevolati nelle promozioni.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art179 · fonte su Normattiva