Art. 179
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Secondo le disposizioni che emaneranno i competenti Ministeri militari, i militari in congedo che avranno partecipato con profitto ai corsi di istruzione post-militare:
- a)potranno usufruire o della totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o di una adeguata riduzione di durata di tali richiami;
- b)saranno preferiti ed agevolati nelle promozioni.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva