Art. 18
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La facolta' di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e con quello per l'aeronautica, o di questi ultimi di concerto col primo.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva